L’ACQUA
DESTINATA AL CONSUMO UMANO
- DLGS n° 31/2001.pdf
- DLGS n° 27/2002.pdf
La normativa nazionale in vigore, il D.Lgs. n°. 31/2001 e il D.lgs
n° 27/2002, disciplina la qualitá delle acque ad uso umano al fine
di proteggere la salute dagli effetti negativi della contaminazione
delle acque.
L’ acqua destinata al consumo umano DEVE ESSERE salubre e
pulita, quindi deve soddisfare i requisiti fissati dall’allegato
I, parte A riguardante i parametri microbiologici, parte B relativa
ai parametri chimici e parte C, riferita ai parametri indicatori,
del decreto. Per ciascun parametro è indicato un VALORE DI
PARAMETRO, cioè un valore limite superato il quale occorre
l’intervento dell’autoritá competente con attuazione di misure atte
a ripristinare la qualitá dell’acqua.
In particolare la normativa indica il “valore
di parametro”
per una serie di parametri:
-
parametri
indicatori quali odore, colore, sapore, pH, durezza ecc…(vedi
allegato I, parte C del D.Lgs. nr.31).
-
parametri
chimici concernenti sostanze tossiche quali arsenico, piombo,
antiparassitari, ecc. (vedi allegato I, parte B del D.Lgs. nr.31).
-
ed infine
parametri microbiologici quali
escherichia
coli ed enterococchi
(vedi allegato I, parte A del D.Lgs. nr.31).
Nell'acqua è possibile evidenziare e determinare un grandissimo
numero di elementi e composti sia inorganici che organici.
Le sostanze chimiche selezionate per la definizione delle linee
guida fissate nelle normative includono quelle potenzialmente
pericolose per la salute umana, quelle ritrovate con relativa
frequenza nell'acqua potabile e quelle rilevate a concentrazioni
relativamente alte.
Decreto Legislativo 2
febbraio 2001, n. 31
"Attuazione della
direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al
consumo umano"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001
- Supplemento Ordinario n. 41
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Vista la direttiva
98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualita'
delle acque destinate al consumo umano;
Vista la legge 21
dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee" (legge comunitaria 1999), e in particolare, gli articoli 1
e 2 e l'allegato A;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Visto il decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
Vista la deliberazione
preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
26 gennaio 2001;
Sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio
2001;
Sulla proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita',
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori
pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali,
dell'ambiente e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
(Finalita')
1. Il presente decreto
disciplina la qualita' delle acque destinate al consumo umano al
fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti
dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrita' e la
pulizia.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) "acque destinate al consumo umano":
1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per
la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a
prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete
di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la
fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul
mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano,
escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera e), la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla
salubrita' del prodotto alimentare finale;
b) "impianto di distribuzione domestico": le conduttore, i raccordi,
le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati
per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di
distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di
distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito
denominata punto di consegna, e' costituita dal contatore, salva
diversa indicazione del contratto di somministrazione;
c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, cosi' come
definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
d) "autorita' d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e
province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, e, fino alla piena operativita' del servizio idrico
integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio".
Art. 3.
(Esenzioni)
1. La presente normativa
non si applica:
a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute;
b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la
qualita' delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette,
sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici
e delle politiche agricole e forestali.
Art. 4.
(Obblighi generali)
1. Le acque destinate al
consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Al fine di cui al
comma 1, le acque destinate al consumo umano:
a) non devono contenere microrganismi e parassiti, ne' altre
sostanze, in quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un
potenziale pericolo per la salute umana;
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono
soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato
I;
c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
3. L'applicazione delle
disposizioni del presente decreto non puo' avere l'effetto di
consentire un deterioramento del livello esistente della qualita'
delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni
sulla tutela della salute umana, ne' l'aumento dell'inquinamento
delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.
Art. 5
(Punti di rispetto della conformita')
1. I valori di parametro
fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel
punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il
consumo umano;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui
fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese
disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono
imbottigliate o introdotte nei contenitori;
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in
cui sono utilizzate nell'impresa.
2. Nell'ipotesi di cui
al comma 1, lettera a), il gestore si considera aver adempiuto agli
obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro
fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna,
indicato all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le
strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico, il titolare ed il
gestore dell'edificio o della struttura devono assicurare che i
valori di parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di
consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal
rubinetto.
3. Qualora sussista il
rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel
punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati
nell'allegato 1, non siano conformi a tali valori al rubinetto, le
aziende unita' sanitarie locali, anche in collaborazione l'autorita'
d'ambito e con il gestore, dispongono che:
a) siano prese misure appropriate per eliminare il rischio che le
acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura;
b) i consumatori interessati siano debitamente informati e
consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da
adottare.
Art. 6.
(Controlli)
1. I controlli interni
ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le
acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati
nell'articolo 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono
essere effettuati:
a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da
destinare al consumo umano;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
c) alle reti di distribuzione;
d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in
contenitori;
e) sulle acque confezionate;
f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.
2. Per le acque
destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli di
cui al comma 1 devono essere estesi anche all'idoneita' del mezzo di
trasporto.
3. Nei casi in cui la
disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione
delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma
1 verificano l'efficacia della disinfezione e accertano che la
contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia
mantenuta al livello piu' basso possibile senza compromettere la
disinfezione stessa.
4. In sede di
controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri
dell'allegato I, le specifiche indicate dall'allegato III.
5. I laboratori di
analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di
controllo analitico della qualita' sottoposte periodicamente al
controllo del Ministero della sanita', in collaborazione con
l'istituto superiore di sanita'. Il controllo e' svolto nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 7.
(Controlli interni)
1. Sono controlli
interni i controlli effettuati dal gestore del servizio idrico
integrato per la verifica della qualita' dell'acqua destinata al
consumo umano.
2. I punti di
prelievo dei controlli interni possono essere concordati con
l'azienda unita' sanita' locale.
3. Per
l'effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico
integrato si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula
apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.
4. I risultati dei
controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque
anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che
effettua i controlli esterni.
5. I controlli di cui
al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di
analisi di cui all'articolo 8, comma 7.
Art. 8.
(Controlli esterni)
1. I controlli
esterni sono quelli svolti dall'azienda unita' locale
territorialmente competente, per verificare che le acque destinate
al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla
base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle
regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei
punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche un riferimento
agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei
campionamenti, intesi a garantire la significativa
rappresentativita' della qualita' delle acque distribuite durante
l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II.
2. Per quanto
concerne i controlli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a)
l'azienda unita' sanitaria locale tiene conto dei risultati del
rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici effettuato
nell'ambito dei piani di tutela - delle acque di cui all'articolo 43
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate
alla produzione di acqua potabile, dei risultati della
classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalita'
previste nell'allegato 2, sezione A, del citato decreto legislativo
n. 152 del 1999.
3. L'azienda unita'
sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso,
delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati
fissati valori di parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia
motivo di sospettarne la presenza in quantita' o concentrazioni tali
di rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La
ricerca dei parametri supplementari e' effettuata con metodiche
predisposte dall'Istituto superiore di sanita'.
4. Ove gli impianti
di acquedotto ricadano nell'area di competenza territoriale di piu'
aziende unita' sanitarie locali la regione puo' individuare
l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia di
controlli.
5. Per gli acquedotti
interregionali l'organo sanitario di controllo e' individuato
d'intesa fra le regioni interessate.
6. L'azienda unita'
sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il
controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali
aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed al
Ministero della sanita' entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli
eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni
apportate.
7. Per le attivita'
di laboratorio le aziende unita' sanitarie locali si avvalgono delle
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ai sensi
dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. I risultati delle analisi
eseguite sono trasmessi mensilmente alle competenti regioni o
province autonome ed al Ministero della sanita', secondo le
modalita' stabilite rispettivamente dalle regioni o province
autonome e dal Ministero della sanita'.
Art. 9.
(Garanzia di qualita' del trattamento, delle attrezzature e dei
materiali)
1. Nessuna sostanza o
materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di
quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque
destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o
materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano
in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui
sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente,
la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.
2. Con decreto del
Ministro della sanita', da emanare di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente,
sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini
dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1.
Art. 10.
(Provvedimenti e limitazioni dell'uso)
1. Fatto salvo quanto
disposto dagli articoli 13,14 e 16, nel caso in cui le acque
destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro
fissati a norma dell'allegato I, l'autorita' d'ambito, d'intesa con
l'azienda unita' sanitaria locale interessata e con il gestore,
individuate tempestivamente le cause della non conformita', indica i
procedimenti necessari per ripristinare la qualita', dando priorita'
alle misure di esecuzione, tenuto conto dell'entita' del superamento
del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la
salute umana.
2. Sia che si
verifichi, sia che non si verifichi un superamento dei valori di
parametro, qualora la fornitura di acque destinate al consumo umano
rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, l'azienda
unita' sanitaria locale informa l'autorita' d'ambito, affinche' la
fornitura sia vietata o sia limitato l'uso delle acque ovvero siano
adottati altri idonei provvedimenti a tutela della salute, tenendo
conto dei rischi per la salute umana che sarebbero provocati da
un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle
acque destinate al consumo umano.
3. Le autorita'
competenti informano i consumatori in ordine ai provvedimenti
adottati.
Art. 11.
(Competenze statali)
1. Sono di competenza
statale le funzioni concernenti:
a) le modifiche degli allegati I, II e III, in relazione
all'evoluzione delle conoscenze tecnicoscientifiche o in esecuzione
di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria;
b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati
nell'allegato I qualora cio' sia necessario per tutelare la salute
umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori
fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a);
c) l'adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati
nell'allegato III, punto 1, previa verifica, da parte dell'Istituto
superiore di sanita', che i risultati ottenuti siano affidabili
almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati; di tale
riconoscimento deve esserne data completa informazione alla
Commissione europea;
d) l'adozione, previa predisposizione da parte dell'Istituto
superiore di sanita', dei metodi analitici di riferimento da
utilizzare per i parametri elencati nell'allegato III, punti 2 e 3,
nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato;
e) l'individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui
qualita' non puo' avere conseguenze sulla salubrita' del prodotto
alimentare finale;
f) l'adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la
disinfezione delle acque;
g) l'adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti
di acquedotto, nonche' per lo scavo, la perforazione, la
trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura dei
pozzi;
h) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle
acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in
contenitori;
i) adozione di prescrizioni tecniche concernenti l'impiego delle
apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua
potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici
esercizi;
l) L'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di
acqua destinata al consumo umano.
2. Le funzioni di cui
al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i) l), sono
esercitate dal Ministero della sanita', di concerta con il Ministero
dell'ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle lettere
a) e b); sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici per
quanto concerne la competenza di cui alla lettera f); di concerto
con il Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto
concerne la competenza di cui alla lettera l). Le funzioni di cui al
comma 1, lettera g), sono esercitate dal Ministero dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministeri della sanita' e dell'ambiente,
sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e delle politiche agricole e forestali.
3. Gli oneri
economici connessi all'eventuale attivita' di sostituzione
esercitata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, in relazione alle funzioni e ai compiti
spettanti a comma del presente decreto alle regioni e agli enti
locali, sono posti a carico dell'ente inadempiente.
Art. 12.
(Competenze delle regioni o province autonome)
1. Alle regioni e
alle province autonome compete quanto segue:
a) previsione di misure atte a rendere possibile un
approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile
rispondente ai requisiti previsti dall'allegato 1, per la quantita'
ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze
locali;
b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle
autorita' locali competenti nell'adozione dei provvedimenti
necessari alla tutela della salute umana nel settore
dell'approvvigionamento idrico-potabile;
c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati
all'allegato I parte B o fissati ai sensi dell'articolo 11,comma
1,1ettera b),e gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 13;
d) adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di parametro o
delle specifiche contenute nell'allegato 1, parte C, di cui
all'articolo 14;
e) adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali e'
necessaria particolare richiesta di proroga di cui all'articolo 16;
f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della
qualita' delle acque destinate al consumo umano;
g) definizione delle competenze delle aziende unita' sanitarie
locali.
Art. 13.
(Deroghe)
1. La regione o
provincia autonoma puo' stabilire deroghe ai valori di parametro
fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili
stabiliti dal Ministero della sanita' con decreto da adottare di
concerto con il Ministero dell'ambiente, purche' nessuna deroga
presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreche'
l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai
valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro
mezzo congruo.
2. Il valore massimo
ammissibile di cui al comma 1 e' fissato su motivata richiesta della
regione o provincia autonoma, corredata dalle seguenti informazioni:
a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del
degrado della risorsa idrica;
b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati
negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la
durata necessaria di deroga;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornite ogni giorno, la
popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie
alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario,
una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi
previsti;
e) il piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un
calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura
finanziaria e le disposizioni per il riesame.
3. Le deroghe devono
avere la durata piu' breve possibile, comunque non superiore ad un
periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo,
la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della
sanita' una circostanziata relazione sui risultati conseguiti, ai
sensi di quanto disposto al comma 2, nel periodo di deroga, in
ordine alla qualita' delle acque, comunicando e documentando
altresi' l'eventuale necessita' di un ulteriore periodo di deroga.
4. Il Ministero della
sanita' con decreto da adottare di concerto con il Ministero
dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un
valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che
potra' essere concesso dalla regione. Tale periodo non dovra',
comunque, avere durata superiore ai tre anni.
5. Sei mesi prima
della scadenza dell'ulteriore periodo di deroga, la regione o
provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita'
un'aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti.
Qualora, per circostanze eccezionali, non sia stato possibile dare
completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la
qualita' dell'acqua, la regione o la provincia autonoma documenta
adeguatamente la necessita' di un'ulteriore periodo di deroga.
6. Il Ministero della
sanita' con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente,
valutata la documentazione pervenuta, previa acquisizione del parere
favorevole della Commissione europea, stabilisce un valore massimo
ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che non deve essere
superiore a tre anni.
7. Tutti i
provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi della deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo
pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni
parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la
popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie
alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario,
una maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva,
compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa
copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
8. I provvedimenti di
deroga debbono essere trasmessi al Ministero della sanita' ed al
Ministero dell'ambiente entro e non oltre quindici giorni dalla loro
adozione.
9. In deroga a quanto
disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma
ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile
e se l'azione correttiva intrapresa a norma dell'articolo 10, comma
1, e' sufficiente a risolvere il problema entro un periodo massimo
di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il
parametro interessato e stabilisce il periodo necessario per
ripristinare la conformita' ai valori di parametro. La regione o la
provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita', entro il
mese di gennaio di ciascun anno, gli eventuali provvedimenti
adottati ai sensi del presente comma.
10. Il ricorso alla
procedura di cui al comma 9 non e' consentito se l'inosservanza di
uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento
d'acqua si e' verificata per oltre trenta giorni complessivi nel
corso dei dodici mesi precedenti.
11. La regione o
provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente
articolo provvede affinche' la popolazione interessata sia
tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e
delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o
provincia autonoma provvede inoltre a formare raccomandazioni a
gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa
costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni
fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di
deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche
nei casi di cui al comma 9, qualora la regione o la provincia
autonoma lo ritenga opportuno.
12. La regione o la
provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del
presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle
acque di cui agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo n.
152 del 1999 e successive modifiche.
13. Il Ministero
della sanita', entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla
Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del
presente articolo e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati
conseguiti nei periodi di deroga.
14. Il presente
articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o
contenitori, rese disponibili per il consumo umano.
Art. 14.
(Conformita' ai parametri indicatori)
1. In caso di non
conformita' ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla
parte C dell'allegato I, l'autorita' d'ambito, sentito il parere
dell'azienda unita' sanitaria locale in merito al possibile rischio
per la salute umana derivante dalla non conformita' ai valori di
parametro o alle specifiche predette, dispone che vengano presi
provvedimenti intesi a ripristinare la qualita' delle acque ove cio'
sia necessario per tutelare la salute umana.
2. Entro il 31
gennaio di ciascun anno, la regione o la provincia autonoma comunica
al Ministero della sanita' e dell'ambiente le seguenti informazioni
relative ai casi di non conformita' riscontrati nell'anno
precedente:
a) il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei
controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata
delle situazioni di non conformita';
b) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la
popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie
alimentari interessate;
c) una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione correttiva
ritenuta necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima
dei costi e la relativa copertura finanziaria nonche' disposizioni
in materia di riesame.
3. Nel caso di utenze
inferiori a 500 abitanti, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto
mediante la trasmissione di una relazione contenente i parametri
interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta.
4. Il presente
articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o
contenitori, rese disponibili per il consumo umano.
Art. 15.
(Termini per la messa in conformita')
1. La qualita' delle
acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori
di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo
quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B.
Art. 16.
(Casi eccezionali)
1. In casi
eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora non sia
possibile un approvvigionamento di acque destinate al consumo umano,
conformi ai valori di parametro di cui all'allegato I, con nessun
mezzo congruo, il Ministero della sanita', su istanza della regione,
o provincia autonoma, puo' chiedere alla Commissione europea la
proroga del termine di cui all'articolo 15 per un periodo non
superiore a tre anni.
2. L'istanza di cui
al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero della sanita' entro il
31 marzo 2002 e deve essere debitamente motivata, deve indicare le
difficolta' incontrate e deve essere corredata almeno delle
informazioni di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Sei mesi prima
della scadenza del periodo di proroga concesso ai sensi del comma 1,
la regione, o provincia autonoma, interessata trasmette al Ministero
della sanita' un'aggiornata e circostanziata relazione sui progressi
compiuti, comunicando e documentando altresi' l'eventuale necessita'
di un ulteriore periodo di proroga in relazione alle difficolta'
incontrate. Il Ministero della sanita' puo' chiedere alla
Commissione europea la concessione di una ulteriore proroga per un
periodo non superiore a tre anni.
4. La regione, o
provincia autonoma, provvede affinche' la popolazione interessata
dall'istanza sia tempestivamente ed adeguatamente informata del suo
esito. La regione, o provincia autonoma, assicura, ove necessario,
che siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i
quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La regione, o
provincia autonoma, informa tempestivamente il Ministero della
sanita' delle iniziative adottate ai sensi del presente comma.
5. Il presente
articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o
contenitori rese disponibili per il consumo umano.
Art. 17.
(Informazioni e relazioni)
1. Il Ministero della
sanita' provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione di una
relazione triennale sulla qualita' delle acque destinate al consumo
umano al fine di informare i consumatori.
2. La relazione di
cui al comma 1 contiene le informazioni relative alle forniture di
acqua superiori a 1000 mc al giorno in media o destinate
all'approvvigionamento di 5000 o piu' persone. La relazione, in
particolare, deve rendere conto delle misure di cui agli articoli 3,
comma 1, lettera b), 4; 8; 10; 11; 13, commi 9 e 11; 14; 16 e
all'allegato I, parte C, nota 10.
3. La relazione di
cui al comma 1 viene pubblicata entro l'anno successivo al triennio
cui si riferisce e viene trasmessa alla Commissione europea entro
due mesi dalla pubblicazione. La prima relazione dovra' riferirsi
agli anni 2002, 2003 e 2004.
4. Il Ministero della
sanita' provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla
Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da
prendere ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed in relazione al
valore parametrico dei trialometani di cui all'allegato I, parte B,
nota 10.
5. Le informazioni
elaborate dal Ministero della sanita' ai sensi del presente decreto
sono rese accessibili ai Ministeri interessati.
Art. 18.
(Competenze delle regioni speciali e province autonome)
1. Sono fatte salve
le competente delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano.
Art. 19.
(Sanzioni)
1. Chiunque fornisce
acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 4, comma 2, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi
milioni.
2. La violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo,
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni.
3. Si applica la
stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese
alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione,
il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di
prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur
conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'articolo
4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto,
se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrita' del prodotto
alimentare finale.
4. L'inosservanza
delle prescrizioni imposte, ai sensi degli artigli 5, comma 3, o 10,
commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorita'
e' punita:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila
a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture
in cui l'acqua non e' fornita al pubblico;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o
strutture in cui l'Acqua e' fornita al pubblico;
c) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a
lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura
di acqua destinata al consumo umano.
5. La violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 9 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi
milioni.
Art. 20
(Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza
delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente a
quanto previsto dall'articolo 15, fatte salve le proroghe concesse
dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16.
2. Le norme
regolamentari e tecniche adottate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 restano in vigore, ove
compatibili con le disposizioni del presente decreto, fino
all'adozione di specifiche normative in materia.
3. Dall'attuazione
del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
ALLEGATO I
PARAMETRI E VALORI DI
PARAMETRO*
PARTE A
Parametri microbiologici
=================================================
Parametro Valore di parametro
(numero/100 ml)
-------------------------------------------------
Escherichia coli (E. coli) 0
-------------------------------------------------
Enterococchi 0
-------------------------------------------------
Per le acque messe in
vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:
=================================================
Parametro Valore di parametro
=================================================
Escherichia coli (E.coli) 0/250ml
-------------------------------------------------
Enterococchi 0/250 ml
-------------------------------------------------
Pseudomonas aeruginosa 0/250ml
-------------------------------------------------
Conteggio delle colonie a 22°C 100/ml
-------------------------------------------------
Conteggio delle colonie a 37°C 20/ml
-------------------------------------------------
PARTE B
Parametri chimici
===================================================================
Parametro Valore di Uniti di Note
parametro misura
===================================================================
Acrilammide 0,10 µg/l Nota 1
-------------------------------------------------------------------
Antimonio 5,0 µg/l
-------------------------------------------------------------------
Arsenico 10 µg/l
-------------------------------------------------------------------
Benzene 1,0 µg/1
-------------------------------------------------------------------
Benzo(a)pirene 0,010 µg/l
-------------------------------------------------------------------
Boro 1,0 µg/l
-------------------------------------------------------------------
Bromato 10 µg/l Nota 2
-------------------------------------------------------------------
Cadmio 5,0 µg/l
-------------------------------------------------------------------
Cromo 50 µg/l
-------------------------------------------------------------------
Rame 10 mg/l Nota 3
-------------------------------------------------------------------
Cianuro 50 µg/l
-------------------------------------------------------------------
1.2 dicloroetano 3,0 µg/l
-------------------------------------------------------------------
Epicioridrina 0,10 µg/l Nota 1
-------------------------------------------------------------------
Fluoruro 1,50 mg/l
-------------------------------------------------------------------
Piombo 10 µg/l Note 3 e 4
-------------------------------------------------------------------
Mercurio 1,0 µg/l
-------------------------------------------------------------------
Nichel 20 µg/l Nota 3
-------------------------------------------------------------------
Nitrato (come NO3) 50 mg/l Nota 5
-------------------------------------------------------------------
Nitrito (come NO2) 0,50 mg/l Nota 5
-------------------------------------------------------------------
Antiparassitari 0,10 ug/l Nota 6 e 7
-------------------------------------------------------------------
Antiparassitari-Totale 0,50 µg/l Note 6 e 8
-------------------------------------------------------------------
Idrocarburi policiclici 0,10 µg/l Somma delle
aromatici concentrazioni
di
composti
specifici;
Nota 9
-------------------------------------------------------------------
Selenio 10 µg/l
-------------------------------------------------------------------
Tetracloroetilene 10 µg/l Somma delle
Tricioroetilene concentrazioni
dei
parametri
specifici
-------------------------------------------------------------------
Trialometani-Totale 30 µg/l Somma delle
concentrazioni
di
composti
specifici;
Nota 10
-------------------------------------------------------------------
Cloruro di vinile 0,5 µg/l Nota 1
-------------------------------------------------------------------
Clorito 200 µg/l Nota 11
-------------------------------------------------------------------
Vanadio 50 µg/l
-------------------------------------------------------------------
Indipendentemente
dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve
essere espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in
tabella per il valore di parametro.
-------------------------------------------------------------------
Nota 1 Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione
monometrica residua nell'acqua calcolata secondo le
specifiche di rilascio massimo del polimero
corrispondente a
contatto con l'acqua
-------------------------------------------------------------------
Nota 2 Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori
inferiori senza compromettere la disinfezione.
Per le acque di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a),
b)
e d), il valore deve essere soddisfatto al più tardi
entro
il 25 dicembre 2008. Il valore di parametro per il
bromato
nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il
25 dicembre 2008 è pari a 25 µg/l.
-------------------------------------------------------------------
Nota 3 Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata
al
consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo
di
campionamento adeguato e prelevato in modo da essere
rappresentativo del valore medio dell'acqua ingerita
settimanalmente dai consumatori. Le procedure di
prelievo
dei campioni e di controllo vanno applicate se del caso,
secondo metodi standardizzati da stabilire ai sensi
dell'articolo 11 comma 1 lettera b). L'Autorità
sanitaria
locale deve tener conto della presenza di livelli di
picco
che possono nuocere alla salute umana.
-------------------------------------------------------------------
Nota 4 Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a),
b)
e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi
entro il 25 dicembre 2013. Il valore di parametro del
piombo
nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il
25 dicembre 2013 è pari a 25 µg/l.
Le regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori
d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono
provvedere affinché venga ridotta al massimo la
concentrazione di piombo nelle acque destinate al
consumo
umano durante il periodo previsto per conformarsi al
valore>
di parametro; nell'attuazione delle misure intese a
garantire il raggiungimento del valore in questione deve
darsi gradualmente priorità ai punti in cui la
concentrazione di piombo nelle acque destinate al
consumo
umano è più elevata.
-------------------------------------------------------------------
Nota 5 Deve essere soddisfatta la condizione: [(nitrato)/50+
(nitrito)] /3=1, ove le parentesi quadre esprimono la
concentrazione in mg/1 per il nitrato (NO3) e per il
nitrito
(NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia
rispettato
nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
-------------------------------------------------------------------
Nota 6 Per antiparassitari s'intende:
- insetticidi organici
- erbicidi organici
- fungicidi organici
- nematocidi organici
- acaricidi organici
- alghicidi organici
- rodenticidi organici
- sostanze antimuffa organiche
- prodotti connessi (tra l'altro regolatori della
crescita)
e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e
di
reazione.
Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari
che
hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato
approvvigionamento d'acqua.
-------------------------------------------------------------------
Nota 7 Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo
antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina,
eptacloro
ed eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a
0,030 µg/l.
-------------------------------------------------------------------
Nota 8 "Antiparassitari - Totale" indica la somma dei singoli
antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura
di
controllo.
-------------------------------------------------------------------
Nota 9 I composti specifici sono i seguenti:
- benzo(b)fluorantene
- benzo(k)fluorantene
- benzo(ghi)perilene
- indeno(1,2,3-cd)pirene
-------------------------------------------------------------------
Nota 10 I responsabili della disinfezione devono adoperarsi
affinché
il valore parametrico sia più basso possibile senza
compromettere la disinfezione stessa. I composti
specifici
sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano,
bromodiclorometano.
-------------------------------------------------------------------
Nota 11 Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a),
b)
e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi
entro il 25 dicembre 2006. Il valore di parametro
clorite,
nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e il
25 dicembre 2006, è pari a 800 µg/l.
-------------------------------------------------------------------
---->
PARTE C <----
RADIOATTIVITA'
-------------------------------------------------------------------
Parametro Valore di parametro Unità di misura Note
-------------------------------------------------------------------
Trizio 100 Becquerel/l Note 8 e
10
-------------------------------------------------------------------
Dose totale 0,10 mSv/anno Note 9 e
10
indicativa
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
Nota 1 L'acqua non deve essere aggressiva.
-------------------------------------------------------------------
Nota 2 Tale parametro non deve essere misurato a meno che le
acque
provengano o siano influenzate da acque superficiali. In
caso di non conformità con il valore parametrico, l'
Azienda
sanitaria locale competente al controllo
dell'approvvigionamento d'acqua deve accertarsi che non
sussistano potenziali pericoli per la salute umana
derivanti
dalla presenza di microrganismi patogeni quali ad
esempio
il cryptosporidium. I risultati di tutti questi
controlli
debbono essere inseriti nelle relazioni che debbono
essere
predisposte ai sensi dell'articolo 18,comma 1.
-------------------------------------------------------------------
Nota 3 Per le acque frizzanti confezionate in bottiglie o
contenitori il valore minimo può essere adotto a 4,5
unità
di pH. Per le acque confezionate in bottiglie o
contenitori,
naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite
artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.
-------------------------------------------------------------------
Nota 4 Se si analizza il parametro TOC non è necessario
misurare
questo valore.
-------------------------------------------------------------------
Nota 5 Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori,
l'unità di misura è "Numero/250 ml".
-------------------------------------------------------------------
Nota 6 Non è necessario misurare questo parametro per
approvvigionamento d'acqua inferiori a 10.000 mc al
giorno.
-------------------------------------------------------------------
Nota 7 In caso di trattamento delle acque superficiali si
applica
il valore di parametro: = a 1,0 NTU (unità
nefelometriche
di torbidità) nelle acque provenienti da impianti di
trattamento.
-------------------------------------------------------------------
Nota 8 Frequenza dei controlli da definire successivamente
nell'allegato II.
-------------------------------------------------------------------
Nota 9 Ad eccezione del trizio, potassio - 40, radon e prodotti
di
decadimento del radon; frequenza dei controlli, metodi
di
controllo e siti più importanti per i punti di controllo
da
definire successivamente nell'allegato II.
-------------------------------------------------------------------
Nota 10 La regione o provincia autonoma può non fare effettuare
controlli sull'acqua potabile relativamente al trizio ed
alla radioattività al fine di stabilire la dose totale
indicativa quando sia stato accertato che, sulla base di
altri controlli, i livelli del trizio o della dose
indicativa calcolata sono ben al di sotto del valore di
parametro. In tal caso essa comunica la motivazione
della
sua decisione al Ministero della Sanità, compresi i
risultati di questi altri controlli effettuati.
-------------------------------------------------------------------
(AVVERTENZA)
Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'autorita'
sanitaria competente, potra' essere effettuata la ricerca
concernente i seguenti parametri accessori:
1) alghe;
2) batteriofagi anti E.coli;
3) elminti;
4) enterobatteri patogeni;
5) enterovirus;
6) funghi;
7) protozoi;
8) Pseudomonas aeruginosa;
9) Stafilococchi patogeni.
Tali parametri vanno
ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3. Devono
comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al
consumo umano gli enterovirus, i batteriofagi anti E.coli, gli
enterobatteri patogeni e gli stafilococchi patogeni.
ALLEGATO II
CONTROLLO
TABELLA A
Parametri da analizzare
1. Controllo di
routine
Il controllo di
routine mira a fornire ad intervalli regolari informazioni sulla
qualita' organolettica e microbiologica delle acque fornite per il
consumo umano nonche' informazioni sull'efficacia degli eventuali
trattamenti dell'acqua potabile (in particolare di disinfezione),
per accertare se le acque destinate al consumo umano rispondano o no
ai pertinenti valori di parametro fissati dal presente decreto.
Vanno sottoposti a controllo di routine almeno i seguenti parametri:
- Alluminio (Nota 1)
- Ammonio
- Colore
- Conduttivita'
- Clostridium perfringens (spore comprese) (Nota 2)
- Escherichia coli (E. coli)
- Concentrazione ioni idrogeno
- Ferro (Nota 1)
- Nitriti (Nota 3)
- Odore
- Pseudomonas aeruginosa (Nota 4)
- Sapore
- Conteggio delle colonie a 22oC e 37oC (Nota 4)
- Batteri coliformi a 37oC
- Torbidita'
- Disinfettante residuo (se impiegato)
-------------------------------------------------------------------
Nota 1 Necessario solo se usato come flocculante o presente, in
concentrazione significativa, nelle acque utilizzate.
(°).
-------------------------------------------------------------------
Nota 2 Necessario solo se le acque provengono o sono influenzate
da
acque superficiali (°).
-------------------------------------------------------------------
Nota 3 Necessario solo se si utilizza la cloramina nel processo
di
disinfezione (°).
-------------------------------------------------------------------
Nota 4 Necessario solo per le acque vendute in bottiglie o in
contenitori.
-------------------------------------------------------------------
° In tutti gli altri casi i parametri sono contenuti nell'elenco
relativo al controllo di verifica.
2. Controllo di
verifica
Il controllo di
verifica mira a fornire le informazioni necessarie per accertare se
tutti i valori di parametro contenuti nel decreto sono rispettati.
Tutti i parametri fissati sono soggetti a controllo di verifica, a
meno che l'Azienda unita' sanitaria locale competente al controllo
non stabilisca che, per un periodo determinato, e' improbabile che
un parametro si trovi in un dato approvvigionamento d'acqua in
concentrazioni tali da far prevedere il rischio di un marcato
rispetto del relativo valore di parametro. Il presente punto non si
applica" ai parametri per la radioattivita'.
TABELLA B 1
Frequenza minima di
campionamento e analisi per le acque destinate al consumo umano
fornite da una rete di distribuzione, da cisterne, o utilizzate
nelle imprese alimentari.
I campioni debbono essere prelevati nei punti individuati ai sensi
dell'articolo 6, al fine di garantire che le acque destinate al
consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto. Tuttavia,
nel caso di una rete di distribuzione, i campioni possono essere
prelevati anche alle fonti di approvvigionamento o presso gli
impianti di trattamento per particolari parametri se si puo'
dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non
sarebbe modificato negativamente.
===================================================================
Volume d'acqua Controllo di routine Controllo di
verifica
distribuito o Numero di campioni Numero di campioni
prodotto ogni all'anno (Note 3, all'anno (Note 3e
5)
giorno in una zona 4 e 5)
di approvvigiona-
mento (Note 1 e 2)
m3
===================================================================
=100 (Nota 6) (Nota 6)
-------------------------------------------------------------------
>100 =1000 4 1
-------------------------------------------------------------------
>1000 =10000 1
4 +1 ogni 3300m3/g
del
volume totale e
frazione di 3300
-------------------------------------------------------------------
>10000 =100000 +3 ogni 1000 3
m3/g del volume
+ ogni 10000 m3/g
del
volume totale o
frazione di 1000
-------------------------------------------------------------------
>100000 totale e frazione 10
di 1000 +1 ogni 25000 m3/g
del
volume totale e
frazioni di 10000
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
Nota 1 Una zona di approvvigionamento è una zona
geograficamente
definita all'interno della quale le acque destinate al
consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro
qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.
-------------------------------------------------------------------
Nota 2 I volumi calcolati rappresentano una media su un anno.
Per
determinare la frequenza minima in una zona di
approvvigionamento invece che sul volume d'acqua si può
fare riferimento alla popolazione servita calcolando un
consumo di 200 l pro capite al giorno.
-------------------------------------------------------------------
Nota 3 Nel caso di approvvigionamento intermittente di breve
durata, la frequenza del controllo delle acque
distribuite
con cisterna deve essere stabilita dall'Azienda unità
sanitaria locale.
-------------------------------------------------------------------
Nota 4 Per i differenti parametri di cui all'allegato I
l'Azienda
unità sanitaria locale può ridurre il numero dei
campioni
indicato nella tabella se:
a) i valori dei risultati dei campioni prelevati in un
periodo di almeno due anni consecutivi sono
costanti e
significativamente migliori dei limiti previsti
dall'allegato I e
b) non esiste alcun fattore capace di diminuire la
qualità
dell'acqua.
La frequenza minima non deve essere inferiore al 50% del
numero di campioni indicato nella tabella, salvo il caso
specifico di cui alla nota 6.
-------------------------------------------------------------------
Nota 5 Nella misura del possibile, il numero, di campioni deve
essere equamente distribuito in termini di tempo e
luogo.
-------------------------------------------------------------------
Nota 6 La frequenza deve essere stabilita dall'Azienda unità
sanitaria locale.
-------------------------------------------------------------------
TABELLA B 2
Frequenza minima di
campionamento e analisi per le acque confezionate in bottiglie o
contenitori e messe a disposizione per il consumo umano.
===================================================================
Volume d'acqua Controllo di routine - Controllo di
verifica
prodotto ogni giorno Numero di campioni Numero di campioni
(*) messo in vendita all'anno all'anno
in bottiglie o
contenitori m3
===================================================================
=10 1 1
-------------------------------------------------------------------
>10 = 12 1
60
-------------------------------------------------------------------
> 60 1 ogni 5 m3 del volume 1 ogni 100 mc del
totale e frazione di 5 volume totale e
frazione di 100
-------------------------------------------------------------------
(*) I volumi calcolati rappresentano una media su un anno
civile.
ALLEGATO III
SPECIFICHE PER L'ANALISI
DEI PARAMETRI
1. PARAMETRI PER I QUALI
SONO SPECIFICATI METODI DI ANALISI
I seguenti metodi di
analisi relativi ai parametri biologici sono forniti per
riferimento, ogni qualvolta e' disponibile un metodo CEN/ISO, o per
orientamento, in attesa dell'eventuale futura adozione,
conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 della direttiva
98/83/CE, di ulteriori definizioni internazionali CEN/ISO dei metodi
per tali parametri.
Batteri coliformi ed
Escherichia coli ( E. coli) (ISO 930-1)
Enterococchi (ISO 7899-2)
Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)
Enumerazione dei microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie
a 22o C (prEN ISO 6222)
Enumerazione dei microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie
a 37o C (prEN ISO 6222)
Clostridium perfrigens (spore comprese)
Filtrazione su membrana seguita da incubazione della membrana su
agar m-CP (Nota 1) a 44 ħ 1 o C per 21 ħ 3 ore in condizioni
anaerobiche. Conteggio delle colonie gialle opache che diventano
rosa o rosse dopo un esposizione di 20 - 30 secondi a vapori di
idrossido di ammonio.
Nota 1 Il terreno di coltura m-CP agar è così composto:
Terreno di base
Triptosio 30
g
Estratto di lievito 20
g
Saccarosio 5
g
Cloridrato di L-cisteina 1
g
MgSO4 7H2A 0,1
g
Bromocresolo porpora 40
mg
Agar 15
g
Acqua 1000
ml
Dissolvere gli ingredienti ed adeguare il pH a 7,6.
Sterilizzare in
autoclave a 121 °C per 15 minuti. Lasciare raffreddare
e aggiungere:
D-cicloserina 400 mg
B-solfato di
polimixina 25mg
Beta-D-glucoside di indossile da dissolvere in 8
ml 60 mg
di acqua sterile prima dell'addizione
Soluzione di difosfato di fenolftaleina (allo
0,5%) 20ml
filtrata - sterilizzata
FeCL3 6H20 (al 4,5%) filtrata - sterilizzata
2 ml
2. PARAMETRI PER I
QUALI VENGONO SPECIFICATE LE CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE
2.1 Per i parametri
indicati di seguito, per caratteristiche di prestazione specificate
si intende che il metodo di analisi utilizzato deve essere in grado,
al minimo, di misurare concentrazioni uguali al valore di parametro
con una esattezza, una precisione ed un limite di rilevamento
specificati. Detti metodi, se dissimili da quelli di riferimento di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), devono essere trasmessi
preventivamente all'Istituto superiore di sanita' che si riserva di
verificarli secondo quanto indicato nel decreto di approvazione dei
metodi di riferimento. Indipendentemente dalla sensibilita' del
metodo di analisi utilizzato, il risultato deve essere espresso
indicando lo stesso numero di decimali usato per il valore di
parametro di cui all'Allegato 1, parti B e C.
=====================================================================
| | | Limite di | |
Parametri | Esattezza | Precisione |rilevazione | Condizioni |
| in % del | in % del | in % del | |
| valore di | valore di | valore di | |
| parametro | parametro | parametro | |
| (Nota 1) | (Nota 2) | (Nota 3) | |
Note
=====================================================================
| | | |Controllare |
| | | |secondo le |
Acrilam | | | |specifiche |
mide | | | |del prodotto|
---------------------------------------------------------------------
Alluminio |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Ammonio |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Antimonio |25 |25 |25 | |
---------------------------------------------------------------------
Arsenico |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Benzopirene|25 |25 |25 | |
---------------------------------------------------------------------
Benzene |25 |25 |25 | |
---------------------------------------------------------------------
Boro |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Bromato |25 |25 |25 | |
---------------------------------------------------------------------
Cadmio |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Cloruro |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Cromo |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Condutti | | | | |
vità |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Rame |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Cianuro |10 |10 |10 |Nota 4 |
---------------------------------------------------------------------
1,2 dicloro| | | | |
etano |25 |25 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
| | |Controllare | |
| | |secondo le | |
Epiclo | | |specifiche | |
ridrina | | |del prodotto| |
---------------------------------------------------------------------
Floruro |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Ferro |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Piombo |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Manganese |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Mercurio |20 |10 |20 | |
---------------------------------------------------------------------
Nichel |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Nitrati |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Nitriti |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Ossidabi | | | | |
lità |25 |25 |10 |
|Nota 5
---------------------------------------------------------------------
Anti | | | | |
parassitari|25 |25 |25 |
|Nota 6
---------------------------------------------------------------------
Idrocarburi| | | | |
policiclici| | | | |
aromatici |25 |25 |25 |
|Nota 7
---------------------------------------------------------------------
Selenio |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Sodio |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Solfato |10 |10 |10 | |
---------------------------------------------------------------------
Tetracloro | | | | |
etilene |25 |25 |10 |
|Nota 8
---------------------------------------------------------------------
Tricloro | | | | |
etilene |25 |25 |10 |
|Nota 8
---------------------------------------------------------------------
Trialo | | | | |
metani | | | | |
totali |25 |25 |10 |
|Nota 7
---------------------------------------------------------------------
| | | |Controllare |
| | | |secondo le |
Cloruro di | | | |specifiche |
vinile | | | |del prodotto|
2.2 Per la
concentrazione di ioni idrogeno, le caratteristiche di prestazione
specificate richiedono che il metodo di analisi impiegato deve
consentire di misurare concentrazioni pari al valore di parametro
con un'accuratezza di 0,2 unita' pH ed una precisione di 0,2 unita'
pH.
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Nota 1(*): L'esattezza è la differenza fra il valore
medio di un grande numero di misurazioni
ripetute ed il valore vero; la sua misura è
generalmente indicata come errore
sistematico.
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Nota 2 (*) La precisione misura la dispersione dei
risultati intorno alla media; essa è
generalmente espressa come la deviazione
standard all'interno di un gruppo omogeneo
di
campioni e dipende solo da errori casuali.
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(*) Tali termini sono definiti nella norma ISO 5725.
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Nota 3 Il limite di rilevamento è pari a:
- tre volte la deviazione standard
relativa,
tra lotti di un campione naturale oppure
- cinque volte la deviazione standard
relativa,
tra lotti di un bianco.
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Nota 4: Il metodo deve determinare il tenore
complessivo di cianuro in tutte le sue
forme
(cianuro totale).
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Nota 5. L'ossidazione deve essere effettuata per 10
minuti a una temperatura di 100°C in
ambiente
acido con l'uso di permanganato.
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Nota 6. Le caratteristiche di prestazione si
applicano
ad ogni singolo antiparassitario e
dipendono
dall'antiparassitario considerato.
Attualmente
il limite di rilevamento può non essere
raggiungibile per tutti gli
antiparassitari,
ma ci si deve adoperare per raggiungere
tale
obiettivo.
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Nota 7: Le caratteristiche di prestazione si
applicano
alle singole sostanze specificate al 25%
del
valore parametrico che figura nell'allegato
I.
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Nota 8: Le caratteristiche di prestazione si
applicanoù
alle singole sostanze specificate al 50%
del
valore parametrico che figura nell'allegato
I.
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