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TESTO UNICO AMBIENTALE
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CAPO III
CONTROLLO DEGLI SCARICHI
ART. 128
(soggetti tenuti al controllo)
1. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla
base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo
ed imparziale sistema di controlli.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in
pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato
organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità
previste nella convenzione di gestione.
ART. 129
(accessi ed ispezioni)
1. L'autorità competente al controllo e' autorizzata a effettuare le
ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del
rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni
contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle
condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il
titolare dello scarico e' tenuto a fornire le informazioni richieste
e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
ART. 130
(inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico)
1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al
titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di
inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico
l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un
tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la
salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate
violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute
pubblica e per l'ambiente.
ART. 131
(controllo degli scarichi di sostanze pericolose)
1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, l'autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere, a carico
del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di
controllo in automatico, nonche' le modalità di gestione degli
stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono
rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un
periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei
singoli controlli.
ART. 132
(interventi sostitutivi)
1. Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla
parte terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio diffida la regione a provvedere entro il
termine massimo di centottanta giorni ovvero entro il minor termine
imposto dalle esigenze di tutela ambientale. In caso di persistente
inadempienza provvede, in via sostitutiva, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei
Ministri, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.
2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un
commissario "ad acta" che pone in essere gli atti necessari agli
adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni
al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli.
TITOLO V
SANZIONI
CAPO I
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 133
(sanzioni amministrative)
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato,
nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di
emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti
dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati
dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o
dell'articolo 108, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori
limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia
delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo
94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla
vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non
inferiore a ventimila euro.
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue
domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici
di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124,
oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con la
sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro.
Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso
abitativo la sanzione e' da seicento euro a tremila euro.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle
ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza
osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di
autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento
euro a quindicimila euro.
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui
l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma
1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al
comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a
quindicimila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della
disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non
osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila
euro.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il
divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma
2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila
euro a sessantamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro
chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o
sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre
prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione
dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;
b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del
progetto di gestione. 8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti
l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione
delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei
risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento
euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione e'
ridotta ad un quinto.
9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a
quindicimila euro.
ART. 134
(sanzioni in materia di aree di salvaguardia)
1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e
destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo
94 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento
euro a seimila euro.
ART. 135
(competenza e giurisdizione)
1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi,
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede,
con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti
della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia
autonoma nel cui territorio e' stata commessa la violazione, ad
eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le
quali e' competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate
dalla legge ad altre pubbliche autorità.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli
illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.);
può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono
concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo
delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla
sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte
terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare
danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, l'autorità
giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o
sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli
enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte
terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
ART. 136
(proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste dalla parte terza del presente decreto sono versate
all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità
previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di
riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono
alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di
prevenzione e di risanamento.
CAPO II
SANZIONI PENALI
ART. 137
(sanzioni penali)
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue
industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o
mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa
o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con
l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi
di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui
uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le
altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli
107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due
anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la
gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione
dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la
pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue
industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel
caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più
restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o
dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in
relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino
a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se
sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze
contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica
l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a
centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di
impianti di trattamento delle acque reflue urbane che
nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti
dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera
all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non
osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma
5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con
l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti
non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e
con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli
insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini
di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino
a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti
incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge
n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura
penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai
sensi dell'articolo 113, comma 3, e' punito con le sanzioni di cui
all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità
competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo
85, comma 2, e' punito con l'ammenda da millecinquecento euro a
quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli
articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma
dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il
raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle
acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai
provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi
dell'articolo 87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o
con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se
lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili
contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto
assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle
convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate
dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi
rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si
verificano naturalmente in mare e purche' in presenza di preventiva
autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di
allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonche' di
acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle
procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine
di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, e'
punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con
l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque
effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle
procedure di cui alla normativa vigente.
ART. 138
(ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attività di
molluschicoltura)
1. Nei casi previsti dal comma 12 dell'articolo 137, il Ministro
della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, nonche' la regione e la provincia autonoma competente,
ai quali e' inviata copia delle notizie di reato, possono disporre,
per quanto di competenza e indipendentemente dall'esito del giudizio
penale, la sospensione in via cautelare dell'attività di
molluschicoltura; a seguito di sentenza di condanna o di decisione
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la gravità
dei fatti, la chiusura degli impianti.
ART. 139
(obblighi del condannato)
1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte
terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena può essere subordinato al
risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino.
ART. 140
(circostanza attenuante)
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o
dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le
sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono
diminuite dalla metà a due terzi.
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